La Fondazione non ha scopo di lucro, si ispira a prinicipi di solidarietà umana e sociale ed ai principi di utilità sociale. La Fondazione si propone esclusivamente finalitaà di tipo sociale, solidaristico e di sostegno alla ricerca di base, clinica, traslazionale, sanitaria, di economia sanitaria e di governo clinico. La stessa persegue i seguenti scopi nell'esclusivo interesse delle persone svantaggiate:
In particolare la Fondazione curerà, sia direttamente che attraverso terzi qualificati, anche allo scopo di contenere e razionalizzare la spesa pubblica sanitaria, lo svolgimento di iniziative volte a:
A tale scopo la Fondazione potrà dotarsi di idonee strutture operative e potrà disporre di figure e risorse professionali e forme di finanziamento per svolgere e sostenere l'attività. La Fondazione potrà operare direttamente come promotore di sperimentazioni di farmaci ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 e successive ulteriori norme di settore applicabili oppure assumere parte delle competenze in tema di sperimentazione clinica di un diverso e terzo promotore/sponsor (stesura dei protocolli clinici, selezione e formazione dei centri e degli sperimentatori, selezione e utilizzazione di data manager clinici, elaborazione dei report, preparazione della documentazione da sottoporre all'autorita' regolatoria) in qualià di organizzazione di ricerca a contratto (CRO) ai sensi del D.M. 31/03/2008 e ss.mm.ii. La Fondazione potrà dotarsi e/o inserirsi in una Rete di Ricerca. La Rete rappresenterà l'insieme dei centri sul territorio nazionale che attuerà ricerca clinica per la Fondazione e della quale rappresentano il braccio operativo. La Fondazione potrà stipulare contratti con Enti Pubblici e Privati, come le Aziende Ospedaliere e Farmaceutiche per lo svolgimento di studi clinici nell'ambito della Sindrome da Anticorpi Antifosfolipidi e di altre malattie immunologiche ed ematologiche. La Fondazione può compiere qualsiasi attività mobiliare ed immobiliare, economica e finanziaria e tutte le operazione ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, opportune al raggiungimento delle finalità istituzionali. E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle enunciate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e collegate.
Hai trovato interessante questo articolo? Condividilo!